LEGGE 20 ottobre 1951, n. 1349

Type Legge
Publication 1951-10-20
Ultimo aggiornamento 1951-12-20
State In force
Source Normattiva
articles 3
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e' ratificato.

Art. 2

Il decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, non e' ratificato.

Art. 3

Ogni disposizione, quand'anche di carattere particolare e pure se emanata posteriormente ai decreti di cui ai precedenti articoli, che comunque contrasti con la disciplina sancita dagli articoli 10 e 11 del predetto decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, per la materia contemplata negli articoli medesimi, e' abrogata.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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