LEGGE 20 ottobre 1951, n. 1349
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e' ratificato.
Art. 2
Il decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, non e' ratificato.
Art. 3
Ogni disposizione, quand'anche di carattere particolare e pure se emanata posteriormente ai decreti di cui ai precedenti articoli, che comunque contrasti con la disciplina sancita dagli articoli 10 e 11 del predetto decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, per la materia contemplata negli articoli medesimi, e' abrogata.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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