LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1353
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, di cui al regio decreto-legge 1 dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, con i fondi annualmente iscritti in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, nonchè con i fondi oggetto di eventuali altre assegnazioni speciali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI - VANONI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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