LEGGE 20 novembre 1951, n. 1354
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, alle parole "dal dirigente locale dell'U.P.S.E.A." sono sostituite le seguenti: "da un tecnico agricolo nominato dal prefetto".
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