LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1355
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è integrato come segue: "Per gli ufficiali del soppresso Servizio tecnico del genio si applicano i limiti di età stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369 sullo stato degli, ufficiali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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