LEGGE 4 novembre 1951, n. 1359
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine previsto dall'art. 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, che istituisce la zona industriale di Roma, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, è prorogato dal 17 maggio 1951 al 31 dicembre 1956. Detta proroga ha effetto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge stessa.
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