DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1951, n. 1366

Type DPR
Publication 1951-09-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale viene istituito, con sede in Ancona, l'Ente autonomo "Fiera di Ancona - Mostra-mercato nazionale della pesca" e se ne approva lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342, con cui viene approvato un nuovo statuto dell'Ente sopraindicato;

Ritenuta la opportunita' di modificare il suddetto statuto;

Vista la deliberazione 16 aprile 1951 del Consiglio generale dell'ente Fiera di Ancona;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio interno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attivita' affini", con sede in Ancona, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342. L'allegato statuto, composto di 16 articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

EINAUDI CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1951

Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 77. - FRASCA

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 1

Statuto dell'Ente autonomo della "Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attivita' affini". Art. 1. L'Ente autonomo della "Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca e attivita' affini", gia' costituito con regio decreto 31 novembre 1936, n. 2497, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949 n. 342, ha per scopo: a) provvedere ogni anno dal 1° al 21 luglio, alla attuazione di una mostra internazionale delle attivita' relative alla pesca e comunque ad essa connesse e complementari; b) promuovere e perfezionare un centro di contrattazione ed una base campionaria, nella citta' di Ancona, per l'incremento della pesca e delle industrie connesse; c) promuovere e incrementare tutte le iniziative di carattere pubblicitario, propagandistico, commerciale, sportivo, nazionale ed estero, dirette a sviluppare l'attivita' e diffondere i prodotti della pesca e delle industrie connesse; d) organizzare riunioni e convegni gare e mostre particolari per la trattazione e lo studio dei problemi relativi alla attivita' sopra enunciate

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 2

Art. 2. Sono "aderenti fondatori" gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'ente autonomo e precisamente: il comune di Ancona; la provincia di Ancona; la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona; la Cassa di risparmio Anconetana; ai quali e' stata poi ammessa, con regolare deliberazione del Consiglio, anche l'Associazione degli industriali della provincia di Ancona per aver conferito, a norma dell'art. 5 dello statuto precedente, la prevista quota associativa in una sola soluzione. A tali enti puo' aggiungersi in qualsiasi momento, con il titolo di "aderente sostenitore" ogni ente-associazione e persona che conferisce al patrimonio dell'Ente una quota non inferiore a L. 1.000.000 da versare in una sola volta e che venga ammesso come tale con deliberazione del Consiglio generale. Gli enti-associazioni o persone che apportino al patrimonio dell'Ente una quota di L. 100.000 sono ammessi, sempre con deliberazione del Consiglio generale, a far parte dell'Ente stesso con il titolo "aderenti effettivi".

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 3

Art. 3. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dall'attivo risultante dall'inventario, qual'e' alla data di approvazione del presente statuto; b) dalla risultanza attiva di esercizio, per la quota parte riservata in aumento del patrimonio di cui al presente statuto; c) da eventuali quote conferite ai capitale dagli "aderenti sostenitori" e dagli "aderenti effettivi"; d) da donazioni legati e oblazioni di qualsiasi genere.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 4

Art. 4. La responsabilita' degli aderenti fondatori, sostenitori ed effettivi, a tutti gli effetti di legge, si intende ed e' limitata alla quota rispettiva versata, escluso ogni vincolo di solidarieta'.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 5

Art. 5. Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede oltre che con le rendite del patrimonio: a) con il ricavato di ogni iniziativa e concessione relativa alla sua attivita'; b) con qualsiasi contribuzione versata all'Ente per fronteggiare spese di esercizio.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 6

Art. 6. Sono organi dell'Ente autonomo: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutiva; d) il segretario generale; e) il Collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 7

Art. 7. Il presidente e' nominato, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, dal presidente del Consiglio dei Ministri. Egli presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Il presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti e in tale sua veste puo' firmare, quietanzare, eseguire pagamenti e compiere qualunque altra operazione di ordinaria amministrazione. Su proposta e designazione del presidente dell'Ente, viene nominato dal Ministro per l'industria e commercio un vice presidente, che coadiuva il presidente e lo supplisce per delega del medesimo, in caso di assenza o di impedimento. Il vice presidente scade dalla carica con lo scadere dei componenti il Consiglio generale. La carica di presidente e di vice presidente e' gratuita.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 8

Art. 8. Il Consiglio generale, da nominarsi mediante decreto del Ministro per l'industria e commercio, e' composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai seguenti membri: uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo; uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio; uno in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero; uno in rappresentanza del Ministero affari esteri - Direzione generale affari economici; uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste; uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile; uno in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina; uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; uno in rappresentanza del Ministero dei trasporti; uno in rappresentanza del Registro Navale italiano; uno in rappresentanza del Comando generale delle Capitanerie di porto; uno in rappresentanza della F.A.O; uno in rappresentanza dell'Unione italiana delle Camere di commercio industria e agricoltura (Sezione marittima); cinque in rappresentanza delle Associazioni armatoriali peschereccie e cioe' uno per l'Adriatico, uno per il Tirreno, uno per la Sicilia, uno per altre Isole italiane ed uno per la pesca oceanica, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria; cinque in rappresentanza delle organizzazioni del lavoratori della pesca e cioe' uno per l'Adriatico, uno per il Tirreno, uno per la Sicilia, uno per le altre Isole italiane ed uno per la pesca oceanica, designati dalle organizzazioni stesse; uno in rappresentanza degli industriali conservieri dei prodotti della pesca, designato dalla relativa organizzazione di categoria; uno in rappresentanza del C.O.N.I.; due in rappresentanza dei dirigenti di azienda, uno per l'industria e uno per il commercio; uno per ciascuno degli Enti fondatori: a) comune di Ancona; b) provincia di Ancona; c) Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona; d) Cassa di risparmio anconetana; e) Associazioni degli industriali della provincia di Ancona. I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Anche essi prestano la loro opera gratuitamente. Nel caso che si rendono vacanti dei posti, gli enti interessati provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sara' quella del membro cui e' succeduto. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari. Il Consiglio generale provvede inoltre alla nomina della Giunta esecutiva di cui all'art. 10 del presente statuto, alla approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio. Il Consiglio viene convocato ordinariamente due volte all'anno dal presidente e, in via straordinaria, ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno la meta' dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza, esponendo i motivi della richiesta convocazione. Il Consiglio ha facolta' di delegare alla Giunta esecutiva, per il periodo di tempo tra luna e l'altra convocazione, anche funzioni di straordinaria amministrazione.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 9

Art. 9. Le sedute del Consiglio generale sono valide quando siano presenti la meta' piu' uno dei consiglieri, i quali, in caso di impossibilita', possono farsi singolarmente rappresentare, con regolare delega, da altri consiglieri. In mancanza del numero legale, e' indetta una seconda convocazione ad un giorno di distanza dalla prima e le decisioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente pero' agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione. Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parita', il voto del presidente e' preponderante. Il presidente, o chi ne fa le veci, all'inizio delle singole sedute verifica la validita' delle adunanze del Consiglio generale, le cui deliberazioni debbono essere fatte risultare da apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 10

Art. 10. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente e dal vice presidente dell'Ente e da sette membri eletti dal Consiglio tra i propri componenti, ad eccezione dei rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato. La Giunta provvede alla esecuzione del deliberati del Consiglio generale e all'ordinaria gestione dell'Ente, ma puo' anche sostituirsi al Consiglio per quegli atti di gestione straordinaria, che rivestono carattere d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza. I membri della Giunta restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e col voto favorevole della meta' piu' uno degli intervenuti. In caso di parita' di voto ha la prevalenza il voto di chi presiede la riunione. La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il presidente dell'Ente lo ritenga opportuno e necessario e quando ne facciano motivata richiesta almeno tre membri. Il presidente dell'Ente presiede di norma la Giunta esecutiva, e congiuntamente al segretario generale, ha la firma degli atti. In mancanza o in assenza del presidente, esso viene sostituito dal vice presidente o da altri membri della Giunta per ordine di anzianita' di eta'. Le singole funzioni potranno essere, in tutto o in parte, affidate per delega anche ad altri membri della Giunta esecutiva, la quale potra', inoltre, nominare commissari per lo svolgimento di particolari attivita' o designare una o piu' persone per l'espletamento di compiti organizzativi necessari ed utili alla attivita' dell'Ente. I verbali della Giunta esecutiva, raccolti in apposito registro, a cura del segretario generale, debbono essere firmati dal presidente e dal segretario generale stesso o da chi, in loro mancanza, ne fa le veci.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 11

Art. 11. Il segretario generale e nominato, su proposta del presidente dell'Ente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale, ed e considerato impiegato di concetto, dirigente di ruolo. Egli e' il capo del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, dei quali funziona da segretario. Il segretario generale dell'Ente, quale segretario dei due organi sopra indicati, provvede, di concerto con il presidente, e con i membri della Giunta esecutiva, a stabilire e compilare l'ordine del giorno da discutersi nelle singole sedute. Lo stesso cura, altresi', la diramazione, per iscritto, degli inviti alle riunioni, che debbono essere spediti almeno otto giorni prima della seduta cui si riferiscono. Per le convocazioni d'urgenza, gli inviti dovranno esser fatti pervenire al destinatari almeno 24 ore prima.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 12

Art. 12. Il Collegio del revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed e' composto di tre membri: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, con funzioni di presidente; uno in rappresentanza del comune di Ancona; uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura. Due revisori supplenti saranno nominati su designazione l'uno dall'Amministrazione provinciale di Ancona e l'altro della Cassa di risparmio Anconetana. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed ha il controllo della gestione amministrativa dell'Ente, sulla quale riferisce al Consiglio generale. Esso ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) per i sindaci delle societa' per azioni, in quanto non siano modificati dal presente statuto. Ha facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva. Ai membri del Collegio dei revisori del conti spetta una speciale indennita', il cui ammontare dovra' essere determinato preventivamente dal Consiglio generale.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 13

Art. 13. L'esercizio finanziario dell'Ente segue l'anno solare. Entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno la Giunta esecutiva deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio, mentre il bilancio consuntivo deve essere presentato alla medesima entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. I conti consuntivi debbono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione. I conti consuntivi e i bilanci preventivi vanno sottoposti, non appena approvati dal Consiglio generale, alla definitiva approvazione del Ministero dell'industria e commercio, come pure tutte le deliberazioni - relative agli impegni poliennali, agli stormi dal fondo di riserva o da altri capitoli del bilancio, nonche' tutti i provvedimenti concernenti il segretario generale.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 14

Art. 14. Le eccedenze di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute: il 40% in aumento al patrimonio; il 50% per la costituzione delle riserve; il 10% a disposizione della Giunta esecutiva per eventuali gratificazioni da corrispondere ai collaboratori dell'Ente.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 15

Art. 15. Il Ministro per l'industria e per il commercio, in casi eccezionali, e nell'interesse del migliore andamento dell'Ente, puo' affidare l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario da nominarsi con proprio decreto.

Statuto dell'Ente autonomo della Fiera di Ancona - art. 16

Art. 16. L'Ente potra' essere sciolto e messo in liquidazione con deliberazione del Consiglio generale, con i voti di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica. Lo scioglimento e messa in liquidazione potranno aver luogo anche per determinazione del Ministro per l'industria a per il commercio, a seguito di manifesta impossibilita' di raggiungimento dei fini e per ragione di pubblico interesse. In ogni caso spetta allo stesso Ministro la nomina del liquidatore. Il patrimonio netto andra' al comune di Ancona. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio

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