LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1371
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, è elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui.
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