LEGGE 22 dicembre 1951, n. 1379
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, è elevata al 23 per cento. Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni, l'imposta è dovuta in base alle aliquote seguenti: sino a 30 milioni di lire ..... 8 - % " 40 " " ..... 9,25 % " 50 " " ..... 10,50% " 60 " " ..... 11,75% " 70 " " ..... 13 - % " 80 " " ..... 14,25% " 90 " " ..... 15,50% " 100 " " ..... 16,75% " 110 " " ..... 18 - % " 120 " " ..... 19,25% " 130 " " ..... 20,50% " 140 " " ..... 21,75% " 150 " " ..... 23 - % Per le somme intermedie, la misura delle aliquote è quella risultante dall'applicazione della seguente formula: y = 0.000.000.125 x + 4,25 nella quale y è l'aliquota corrispondente all'ammontare x.
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