DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1386

Type DPR
Publication 1951-11-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione n. 9, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Baldelli Tito Battista fu Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata ditta ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente suddetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 ottobre 1951, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 9, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Baldelli Tito Battista fu Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 212.13.35 descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2

I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi Ha. 162.22.24, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente suddetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4

Il Conservatore dei registri immobiliari, competenti per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi Ha. 49.91.11.

Art. 5

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4 entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1951

Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 94. - FRASCA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 COMUNE DI APRICENA (Foggia) Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Baldelli Tito-Battista fu Emilio a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67 Parte di provvedimento in formato grafico ((1))

Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni costituenti il terzo residuo ed esclusi dalla espropriazione immediata a norma degli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 Parte di provvedimento in formato grafico

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