LEGGE 27 novembre 1951, n. 1403
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, lo Stato è autorizzato a provvedere, in via straordinaria, a sue cure e spese, nel limite complessivo di lire 300 milioni, alla fornitura ed alla riparazione dei mobili e degli impianti degli uffici giudiziari che saranno indicati con decreti del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1951-52.
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