LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1405
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 100 e da lire 50, nonchè nuove monete in lega "Italma" da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1, di cui al precedente comma. Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio per i valori da lire 100 e inferiori, di cui al presente articolo, avranno corso legale nello Stato, nonchè la data di cessazione del corso legale e del cambio delle monete emesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato, compresi quelli da emettersi ai sensi del successivo art. 3.
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