LEGGE 4 novembre 1951, n. 1504
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine di cui all'art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, è prorogato al 30 giugno 1952. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - Visto, il Guardasigilli: ZOLI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.