LEGGE 20 novembre 1951, n. 1512
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento, previsto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese riguardanti restituzione di imposte e tasse indebitamente percette e restituzioni di diritti su prodotti che si esportano, è elevato a lire 500 milioni.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.