LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1514
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato lo stanziamento di lire tre miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972, concernente uno stanziamento suppletivo di due miliardi ad integrazione dei fondi suddetti. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1950-1951 si provvederà con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.
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