LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515

Type Legge
Publication 1951-12-18
Ultimo aggiornamento 1952-01-20
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, possono ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria e l'abilitazione allo esercizio professionale nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)