LEGGE 20 novembre 1951, n. 1518

Type Legge
Publication 1951-11-20
Ultimo aggiornamento 1952-01-22
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il termine di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, entro il quale gli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali hanno facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto per un periodo di sei mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)