LEGGE 20 novembre 1951, n. 1518
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, entro il quale gli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali hanno facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto per un periodo di sei mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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