LEGGE 20 novembre 1951, n. 1518

Type Legge
Publication 1951-11-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il termine di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, entro il quale gli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali hanno facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto per un periodo di sei mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.