DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1519
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, sul riordinamento del personale della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;
Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;
Visto il regolamento generale del soppresso Corpo di polizia Africa italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 751;
Vista la legge 14 dicembre 1942, n. 1689, sull'ordinamento alle esigenze dello stato di guerra delle disposizioni del regolamento generale del Corpo di polizia Africa italiana relative allo stato di avanzamento degli ufficiali ed agenti nazionali;
Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva del ruolo degli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 1945, n. 43, sulla soppressione del Corpo di polizia Africa italiana;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 19 luglio 1951;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la difesa e per l'Africa italiana; Decreta:
Art. 1
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, nei riguardi degli ufficiali provenienti dal soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana che ne hanno diritto e che sono stati inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le attribuzioni gia' spettanti alla Commissione di avanzamento prevista dall'art. 123 del regolamento generale del Corpo suddetto, approvato col regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, sono deferite ad un'apposita Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e della quale fanno parte il capo della Polizia, due funzionari od ufficiali, di grado non inferiore al 5°, designati dal Ministero dell'Africa italiana, il maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il direttore capo della Divisione forze armate di polizia ed il direttore capo della Divisione personale della direzione generale della pubblica sicurezza. Un funzionario od ufficiale, di grado non superiore all'ottavo, in servizio presso la direzione generale suddetta, esercitera' le funzioni di segretario.
Art. 2
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sara' fatto fronte con i fondi stanziati sul capitolo 24 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA VANONI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla corte dei conti, addi' 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 127. - FRASCA
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