LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1550

Type Legge
Publication 1951-12-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata, in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantità non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, purchè l'utilizzazione non sia incompatibile con derivazione già assentita a terzi. La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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