LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1551
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di Università, di Istituti di istruzione superiore, di Osservatori astronomici, di Istituti scientifici e di Scuole di ostetricia è elevato a lire un miliardo e 200 milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52. La determinazione della misura del contributo per ciascuna Università o Istituito sarà fatta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle Facoltà e degli studenti, il tipo delle Facoltà, lo stato delle attrezzature scientifiche, le necessità dell'assistenza agli studenti. Qualora alle Università ed Istituti sia stato concesso, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si dovrà tener conto ai fini della determinazione definitiva dei contributi di cui al comma precedente.
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