DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1951, n. 1553
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla circolazione di frontiera e scambi di Note, conclusi a Roma il 29 gennaio 1951.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - VANONI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 83. - FRASCA
Convention
Convention entre l'Italie et la France relative a' la circulation frontaliere Parte di provvedimento in formato grafico Nei giorni 18 e 19 del mese di aprile 1950, a Torino, in un salone dell'Amministrazione Provinciale, si e' riunita la Commissione italo-francese incaricata di definire talune modalita' di applicazione della convenzione parafata a Roma tra l'Italia e la Francia il 1 luglio 1949, relativa alla circolazione nelle zone di frontiera. A questa riunione erano presenti: A) da parte italiana: 1° l'Avv. Adolfo De Dominicis, Presidente della Commissione degli esperti civili per le questioni concernenti la nuova frontiera con la Francia; 2° il Dott. Renato Cajoli, rappresentante la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Zone di Confine); 3° il Dott. Giuseppe Gitti, rappresentante il Ministero dell'Interno (Direzione Gen. della P. S.); 4° il Dott. Giuseppe Leone, rappresentante il Ministero delle Finanze (Direz. Gen. delle Dogane). B) da parte francese: 1° il sig. Andrea Prunet-Foch, Segretario d'Ambasciata (Direzione delle Convenzioni Amministrative - Ministero degli Affari Esteri); 2° il sig. Giacomo Maily, Amministratore Civile (Direz. Gen. della Sicurezza Nazionale - Ministero degli Interni). Scopo della riunione era quello di determinare: a) la lista dei Comuni da comprendere, sia dal lato italiano, che dal lato francese, nella zona prevista dall'art. 1 della summenzionata convenzione; b) i valichi autorizzati, secondo l'art. 7, per la circolazione delle persone munite della tessera di frontiera; c) il modello della carta di frontiera, da rilasciare agli aventi diritto, italiani e francesi, sia in Italia che in Francia, in virtu' degli articoli 4 e seguenti della Convenzione. I. - Il Sig. De Dominicis dichiara che i Comuni da comprendere nella zona di frontiera italiana agli effetti dell'art. 1 sono i seguenti: Provincia di Imperia: Ventimiglia, Vallecrosia, Vallebona, S. Biagio della Cima, Camporosso, Soldano, Dolceacqua, Perinaldo, Airole, Isolabona, Olivetta San Michele, Apricale, Rocchetta Nervina, Baiardo, Castelvittorio, Pigna, Molini di Triora, Triora, Rezzo, Pornassio, Mendatica, Cosio d'Arroscia. Provincia di Cuneo: Ormea, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Roccaforte Mondovi', Chiusa Pesio, Peveragno, Boves, Limone, Vernante, Robilante, Roccavione, Entraque, Valdieri, Demonte, Aisone, Vinadio, Sambuco, Argentera, Acceglio, Marmora, Prazzo, Elva, Sampeyre, Casteldelfino, Bellino, Pontechianale, Oncino, Crissolo, Bagnolo. Provincia di Torino: Villar Pellice, Bobbio Pellice, Prali, Salza, Pragelato, Sestriere, Sauze di Cesana, Cesana Torinese, Claviere, Sauze d'Oulx, Ulzio, Beaulard, Bardonecchia, Salabertand, Exille, Chiomonte, Gravere, Susa, Giaglione, Venalzio, Novalesa, Ferrera Cenisio, Mompantero, Bussoleno, Chianocco, Lemie, Usseglio, Balme, Ala di Stura, Groscavallo, Ceresole, Noasca. Valle d'Aosta: Rhêmes Notre Dame, Valsavaranche, Valgrisanche, Rhêmes St. Georges, Arvier, La Salle, Morgex, Pre' St. Didier, La Thuile, Courmayeur, Avise. Il sig. De Dominicis soggiunge che, ai fini della determinazione dell'elenco suriportato, si e' tenuto conto di tutti i Comuni il cui territorio si trova, anche solo in parte, nel raggio di 10 km. dalla frontiera, ad eccezione di quello di Robilante, incluso per il fatto che si trova sulla strada, che collega la frontiera a Roccavione, Comune compreso nell'elenco. L'elenco dei Comuni italiani viene accettato dalla Delegazione francese. Il sig. Maily, da parte sua, comunica l'elenco dei Comuni, da comprendere nella zona di frontiera francese, secondo lo stesso criterio: Dipartimento delle Alpi marittime: Roquebrune-Cap Martin, Gorbio, Menton, Castellar, Saint Agnes, Castillon, Sospel, Moulinette, Breil, Saorge, Fontan, La Brigue, Tenda, Belvedere, Roquebilliere, Venanson, St. Martin-Vesubie, Valdeblore, Rimplas, St. Sauveur-sur-Tinee, Roure, Roubion, Isola, St. Etienne-de-Tinee, St. Dalmas-le-Salvage. Dipartimento delle Basse Alpi: Fours, Uvernet, Enchastrayes, Saint-Pons, Barcellonette, Faucon, Jauesiers, La Condamine Chatelard, Larche, Mayronnes, Saint-Paul-sur-Ubaye. Dipartimento delle Alte Alpi: Guillestre, Ceillac, Saint-Veran, Molines, Chateau Queeyras, Chateau Vielle Ville, Arvieux, Ristolas, Aiguilles, Abries, Saint-Martin-de-Queyrieres, Cervieres, Villard-Saint-Pancrace, Puy-Saint-Andre', Puy Saint-Pierre, Briancon, Saint-Chaffrey, La Salle, Montgenevre, Val-des-Pres, Monestier les-Bains, Nevache. Dipartimento della Savoia: Fourneaux, Le Freney, Saint-Andre', Modane, Villarodin, Avrieux, Aussois, Bramans, Sollieres, Sardieres, Termignon, Lanslebourg, Lanslevillard, Bessans, Bonneval, Val d'Isere, Tignes, Villaroger, Sainte-Foy, Montvalezan, Hauteville Gondon, Les Chapelles, Bourg-Saint-Maurice, Seez, Beaufort-sur-Doron. L'elenco dei Comuni francesi viene accettato dalla Delegazione italiana. II. - Il sig. De Dominicis e il sig. Maily si sono messi d'accordo sull'elenco dei valichi attraverso i quali i possessori della carta di frontiera potranno varcare la frontiera. Tali valichi sono i seguenti: Ponte San Luigi Fanghetto-Piena Colle Tenda Colle della Maddalena (Col de Larche) Col De Sautron (stagionale) Colle dell'Agnello (stagionale) Colle delle Traversette (stagionale) Colle della Croce (stagionale) Col d'Abries (stagionale) Col Bousson (stagionale) Claviere - Montgenevre Bardonecchia - Melezet Modane (limitatamente ai treni locali) Moncenisio Col du Mont (stagionale) Piccolo S. Bernardo Col de la Seigne (stagionale) Si e' stabilito, inoltre, che in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 7, 3° comma, ed allo scopo di favorire le relazioni fra le popolazioni delle zone di frontiera, le Amministrazioni Centrali, italiana e francese, inviteranno le Autorita' locali ad accordare quelle deroghe alle norme di cui ai comma 1 e 2 dello stesso articolo, che secondo il loro giudizio, riterranno giustificate; e che, in particolare e a titolo indicativo, potranno essere autorizzati i seguenti punti di passaggio: Ponte S. Ludovico; Passo del Vescovo; Colleardente; Colle del Gigante. III. - Infine le due Delegazioni hanno deciso di adottare un modello uniforme della tessera di frontiera, che avra' le dimensioni di cm. 10 x 14 e sara' di colore verde per l'Italia e di colore blu per la Francia. Si conviene di allegare al presente processo verbale due "fax-simili" del modello prescelto, l'uno italiano e l'altro francese. Il presente processo verbale e' stato redatto in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua francese. Fatto a Torino, il 21 aprile 1950 Per la Delegazione Francese J. MAILY Per la Delegazione italiana DE DOMINICIS ADOLFO Si certifica, che la presente copia e' conforme a verita'. Il Capo dell'Ufficio Trattati R. MONACO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI MODELLO DELLA TESSERA DI FRONTIERA Parte di provvedimento in formato grafico ANNEXE 2 Parte di provvedimento in formato grafico