DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1555
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda con la quale la maggioranza dei contribuenti delle frazioni Alberi, Antognano, Carignano, Corcaguano, Gaione, Panocchia, San Ruffino e Vigatto, gia' costituenti il comune di Vigatto soppresso ed aggregato a quello di Parma, chiede che le frazioni stesse siano distaccate da quest'ultimo Comune e ricostituite in Comune autonomo, con capoluogo e denominazione Vigatto;
Viste le deliberazioni, rispettivamente in data 14 ottobre 1950 e 3 febbraio 1951, con le quali il Consiglio comunale e la Deputazione provinciale di Parma hanno espresso parere in ordine alla domanda suddetta;
Udito il Consiglio di Stato, Sezione I, il cui parere favorevole emesso nell'adunanza del 25 settembre 1951, si intende nel presente decreto riportato;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
Le frazioni Alberi, Antognano, Carignano, Corcagnano, Gaione, Panocchia, San Ruffino e Vigatto sono distaccate dal comune di Parma e ricostituite in unico Comune autonomo, con capoluogo e denominazione Vigatto e con la preesistente circoscrizione territoriale, risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.
Art. 2
Il Prefetto di Parma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati, nonche' alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Parma. Il riparto sara' fatto in proporzione sia al numero che ai gradi dei posti assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni stessi della facolta' di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 8 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Parma, che sara' inquadrato negli organici di cui al primo comma, sara' mantenuto "ad personam" il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 8. - FRASCA
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