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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1951, n. 1556

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente la tabella delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali e' inapplicabile il suddetto decreto n. 692;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e' aggiunta la seguente voce n. 44: "Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarita' del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuita', accertato dall'ispettorato del lavoro".

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 gennaio 1952

Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 2. - FRASCA