LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentata di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromati delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione. Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, nè superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle le leggi fiscali per l'acquavite di vino.
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