DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1951, n. 1561
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, che approva il regolamento per la esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450;
Visti i regi decreti 2 ottobre 1921, n. 1367 e 4 marzo 1926, n. 460, che apportano modificazioni al predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
L'art. 101 del regolamento per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, approvato con il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e' sostituito dal seguente: "Ai membri dei Comitati di liquidazione spettano le seguenti competenze: 1) una medaglia di presenza di L. 1500 per il presidente e di L. 1000 per gli altri membri per ciascuna giornata di adunanza; 2) per i membri i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce il Comitato una indennita' giornaliera di L. 750 per i giorni di durata di ogni sessione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 88. Le relative spese sono a carico dell'Istituto assicuratore".
Art. 2
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
EINAUDI PICCIONI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 7. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.