LEGGE 12 dicembre 1951, n. 1563
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La facoltà attribuita al Ministro per la pubblica istruzione dall'art. 170, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la dichiarazione di equipollenza, agli effetti legali, dei titoli accademici conseguiti all'estero, o l'ammissione ai corrispondenti esami di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti, e estesa ai diplomi degli istituti artistici e musicali conseguiti all'estero da italiani o figli di italiani, udito il parere delle competenti autorità accademiche e della competente Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e sempre che i medesimi abbiano la cittadinanza italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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