LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1565

Type Legge
Publication 1951-12-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La pena dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, attualmente prevista per gli ufficiali dell'Esercito e per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito dai testo unico delle disposizioni legislativo sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissata da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 75.000.

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