LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1567

Type Legge
Publication 1951-12-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo sino alla concorrenza di lire 83.675.000 alla Fondazione figli degli italiani all'estero per la liquidazione di passività arretrate e per l'estinzione anticipata del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla Fondazione predetta in virtù della legge 28 giugno 1939, n. 889. Detto mutuo sarà ammortizzabile a decorrere dal 1 giugno 1951, in 35 anni, e le relative annualità comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi al saggio vigente al momento della concessione saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e versate direttamente alla Cassa depositi e prestiti.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.