LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1567
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo sino alla concorrenza di lire 83.675.000 alla Fondazione figli degli italiani all'estero per la liquidazione di passività arretrate e per l'estinzione anticipata del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla Fondazione predetta in virtù della legge 28 giugno 1939, n. 889. Detto mutuo sarà ammortizzabile a decorrere dal 1 giugno 1951, in 35 anni, e le relative annualità comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi al saggio vigente al momento della concessione saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e versate direttamente alla Cassa depositi e prestiti.
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