LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1572
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fino al 30 giugno 1960 l'acquisto dei materiali impiegati nel primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che sorgeranno nel territorio dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo, Sgonico, o nell'ampliamento, trasformazione o ricostruzione di stabilimenti ivi esistenti, è esente dall'imposta sull'entrata. Analogo beneficio si applica per l'acquisto di macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti.
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