DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1582

Type DPR
Publication 1951-11-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, che delega l'emanazione delle norme necessarie per la prima applicazione del sistema di riscossione previsto negli articoli 18 e 19 della stessa legge;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Per il primo semestre dell'anno 1952, le imposte sui redditi dei terreni, sui redditi agrari, sui redditi dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A, B e C-1, a carico dei contribuenti non tassabili in base a bilancio, sono dovute, sulla meta' dei redditi iscritti o iscrivibili a ruolo per l'anno 1951. L'imposta complementare progressiva sul reddito per il primo semestre dell'anno 1972 e' dovuto silla meta' dei redditi indicati nel comma precedente, con l'aliquota corrispondente all'intero ammontare dei redditi stessi.

Art. 2

Per il primo semestre dell'anno 1952, le societa' e gli enti tassabili in base a bilancio saranno iscritti provvisoriamente a ruolo per la meta' dei redditi risultanti, dai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1950. Per l'esercizio finanziario 1952-53, saranno iscritti provvisoriamente a ruolo per l'intero ammontare dei redditi risultanti dai bilanci sopra indicati. La tassazione definitiva di conguaglio sara' eseguita: a) per il primo semestre 1952, sulla meta' dei redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952; b) per l'esercizio finanziario 1952-53, sull'intero ammontare dei redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario suddetto. Per l'esercizio 1953-54, l'iscrizione provvisoria sara' operata sui redditi risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1951, e la tassazione di conguaglio sui redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 3

Per il primo semestre dell'anno 1952, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi della categoria C-2 e' dovuta, in via provvisoria, sulla meta' dei redditi definitivamente accertati per l'anno

1950.Per l'esercizio finanziario 1952-53 l'imposta predetta e' dovuta, in via provvisoria, sull'altra meta' dei redditi sopra indicati. La tassazione definitiva di conguaglio dell'importo complessivo dei redditi provvisoriamente iscritti a termini del comma precedente sara' eseguita in base alla dichiarazione dei redditi corrisposti nell'anno solare 1952, da presentarsi a' sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e delle rettifiche e degli accertamenti eventualmente proposti dall'amministrazione.

Art. 4

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche per le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie indicati nell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 5

Per la riscossione dei tributi afferenti il primo semestre 1952, previsti negli articoli precedenti, e' autorizzata l'emissione di ruoli di tre rate, scadenti rispettivamente il 10 febbraio, il 10 aprile e il 10 giugno 1952.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1952

Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 19. - FRASCA

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