LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1583
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il divieto di transito sulla strada statale n. 35, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 795, è soppresso per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali. Rimane fermo il divieto per gli autotreni di qualsiasi portata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI - MALVESTITI - CAMPILLI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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