LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1584
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a carico dei fondi autorizzati dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1521, e con le norme previste dalla legge stessa, alla costruzione di un edificio da adibire a preventorio e colonia estiva per i bambini gracili di famiglie bisognose in Marina di Massa, entro il limite di spesa di lire 40 milioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO SCELBA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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