DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 1586
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Copenaghen tra l'Italia e la Danimarca il 4 ottobre 1950; a) Accordo commerciale; b) Accordo di pagamenti; c) scambio di Note.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 ottobre 1950 conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo commerciale e dell'Accordo di pagamento.
EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 109. - FRASCA
Accord
Accord commercial entre l'Italie et le Danemark Parte di provvedimento in formato grafico
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