LEGGE 26 novembre 1951, n. 1592
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile e relativi scambi di Note conclusi a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - LA MALFA - RUBINACCI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Accordo-art. I
Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile Rio de Janeiro, 5 luglio 1950. PREAMBOLO. Allo scopo di regolare e incrementare la emigrazione italiana in Brasile mediante formule che contemplino la reciproca collaborazione tra i due Paesi, le Alte l'arti Contraenti hanno convenuto quanto segue, e a tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari: Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica italiana, Signor Professor Luigi EINAUDI, Sua Eccellenza il Signor Dottor Mario Augusto MARTINI, Ambasciatore d'Italia in Rio de Janeiro; e Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, Generale di Esercito Enrico Gaspar DUTRA, Sua Eccellenza il Signor Dottor Paul FERNANDES, Ministro di Stato per gli Affari Esteri. Articolo I Introduzione Le Alte Parti Contraenti, convinte che dall'orientamento e dalla disciplina delle correnti emigratorie italiane in Brasile deriveranno vantaggi per ambedue i popoli, facendo affidamento sulla spontaneita' di questo movimento che ha le sue radici nel passato, stabiliscono negli articoli seguenti le norme generali che devono regolare la soluzione dei problemi migratori e di quelli di colonizzazione connessi con i primi.
Accordo-art. II
Articolo II Contenuto dell'Accordo L'emigrazione di italiani in Brasile, accompagnati o no dalla loro famiglia, e' permessa dalle Alte Parti Contraenti sia sotto forma di emigrazione individuale sulla base di atti di chiamata familiari o di offerte di lavoro, sia sotto forma di trasferimento di societa', cooperative o di gruppi di lavoro, sulla base di programmi approvati dalle competenti Autorita' brasiliane e italiane, sia anche sotto forma di emigrazione "dirigida", sulla base di liste concordate per ogni singola leva tra i rappresentanti dei due Governi.
Accordo-art. III
Articolo III Emigrazione individuale Desiderose di sviluppare al massimo l'emigrazione individuale che, nella sua accezione piu' ampia, si attua per libera iniziativa e a spese dell'emigrante, le Alte Parti Contraenti concordano che tale emigrazione si svolga alle seguenti condizioni: a) Il Governo brasiliano, osservate le disposizioni relative alla immigrazione individuale, concedera' il visto permanente a coloro che desiderino stabilirsi in Brasile: 1° per raggiungere propri parenti in base ad un atto di chiamata che assicuri ad essi la necessaria assistenza morale ed economica; 2° per svolgere, in conformita' delle leggi brasiliane, una attivita' di lavoro per la quale abbiano ricevuto offerta da parte di persona residente in Brasile. b) Il Governo italiano facilitera' la documentazione normale, e autorizzera' l'espatrio dell'emigrante, esigendo a tal fine che l'atto di chiamata o l'offerta di lavoro sia vistata dall'Autorita' diplomatica o consolare italiana in Brasile, per accertare la serieta' e la idoneita' del richiedente, nonche' la accettabilita' delle condizioni di lavoro offerte. Paragrafo unico. - Per le categorie di emigranti alle quali il Governo brasiliano concede il visto permanente gratuito, il Governo italiano assicurera' la gratuita' dell'atto di chiamata o dell'offerta di lavoro.
Accordo-art. IV
Articolo IV Assistenza all'emigrazione individuale Allo scopo di favorire l'emigrazione individuale, le Alte Parti Contraenti promuoveranno, nell'ambito della legislazione vigente nei rispettivi paesi: a) le informazioni e l'orientamento piu' convenienti per l'emigrante; b) le possibili facilitazioni in modo da favorire correnti di emigrazione spontanea, quando questa sia in relazione con programmi concreti di emigrazione e specialmente con quelli riferentisi alla colonizzazione, sia concedendo visti gratuiti, gratuita' o finanziamento del trasporto, o altri benefici previsti in questo accordo per l'emigrazione "dirigida"; c) le opportune facilitazioni per la costituzione e l'attivita' di Associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani, in parti eguali, residenti in Brasile, e che si propongano lo scopo di fornire informazioni agli italiani aspiranti ad emigrare in Brasile e di incrementare le offerte di lavoro. Gli statuti e la composizione di tali associazioni dovranno essere approvati dalle Autorita' brasiliane in conformita' alle leggi vigenti. Esse avranno facolta' di rappresentare alle competenti autorita' amministrative delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.
Accordo-art. V
Articolo V Societa', cooperative o gruppi di lavoro Quando l'emigrazione spontanea e' connessa col trasferimento di societa', di cooperative o di gruppi di lavoro, costituiti in Italia per il Brasile o con la costituzione in Brasile di societa' o di cooperative che includono immigranti italiani, le facilitazioni per l'attuazione di tale emigrazione saranno promosse con speciale cura e gli appoggi da prestare a tali iniziative da parte del Governo brasiliano saranno stabiliti, di comune accordo, caso per caso.
Accordo-art. VI
Articolo VI Regime dell'emigrazione in generale All'emigrazione prevista negli articoli precedenti si applicano le norme degli articoli XV a XX e XXII.
Accordo-art. VII
Articolo VII Emigrazione "dirigida" L'emigrazione "dirigida" e' promossa sotto la responsabilita' delle Alte Parti Contraenti e si svolge secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII Addetti di immigrazione e colonizzazione Commissioni consultive miste Per l'esecuzione di questo Accordo le Alte Parti Contraenti si varranno particolarmente della collaborazione: - in Italia di uno o piu' addetti brasiliani di immigrazione e colonizzazione, ivi accreditati secondo le necessita', presso la Rappresentanza Diplomatica del Brasile; - in Brasile di uno o piu' addetti italiani di emigrazione e colonizzazione, ivi accreditati, presso la Rappresentanza Diplomatica d'Italia. Paragrafo uno. - Potranno esservi un addetto di immigrazione e un altro di colonizzazione, oppure uno solo per ambedue i settori, come pure un numero variabile di addetti aggiunti, secondo le necessita', oltre ai medici del Servizio brasiliano di Sanita' dei Porti, per la selezione dal punto di vista sanitario, di cui tratta l'art. XI. Paragrafo due. - Al fine di facilitare la reciproca e intima collaborazione che costituisce la base del presente Accordo, le Alte Parti Contraenti promuoveranno la costituzione di Commissioni Consultive Miste, una in ciascuno dei due Paesi, composte dagli Addetti di Immigrazione e Colonizzazione e da altri elementi, tra i quali vi sara' per lo meno in Italia un rappresentante della Direzione Generale dell'Emigrazione e in Brasile un rappresentante del Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione.
Accordo-art. IX
Articolo IX Basi per il reclutamento Le Alte Parti Contraenti s'impegneranno ad effettuare scambi di informazioni, nella forma che sara' ritenuta piu' opportuna, in modo da definire: a) da parte brasiliana, le possibilita' di collocamento in ciascun ramo di attivita', le condizioni di vita, di alloggio, di provento del lavoro, nonche' gli appoggi e la assistenza su cui gli emigranti potranno contare e le condizioni di salute che ciascun aspirante all'emigrazione deve soddisfare, sia esso capo o membro di famiglia; b) da parte italiana, i requisiti degli emigranti e la loro professioni, abilitazioni o specializzazioni, unitamente a tutti i chiarimenti complementari e opportuni, come per esempio composizione della famiglia, relazione con cooperative o gruppi di lavoro, ecc. Paragrafo unico. - Le condizioni sanitarie a cui devono soddisfare gli emigranti saranno stabilite mediante scambio di note.
Accordo-art. X
Articolo X Reclutamento e prima selezione Il reclutamento sara' a carico del Governo italiano e si fondera' sulle informazioni fornite dal Governo brasiliano come previsto nell'articolo precedente e in un quadro organizzato di comune accordo, assicurando un margine sufficiente nel numero degli elementi reclutati per ciascuna professione, affinche' possa effettuarsi la scelta nella fase della selezione definitiva. I risultanti di questo reclutamento e della prima selezione, effettuata dai competenti organi tecnici italiani, per l'accertamento della idoneita' fisica e professionale dei candidati, sulla base dei criteri stabiliti con le autorita' brasiliane, saranno presentati all'Addetto di Immigrazione brasiliano, sotto forma di liste nominative con tutte le necessarie specificazioni per ciascuna leva di emigrazione "dirigida".
Accordo-art. XI
Art. XI Selezione definitiva La selezione definitiva dal punto di vista professionale e sanitario sara' a carico del Governo brasiliano, il quale la effettua a sue spese tra i candidati iscritti nella lista dei reclutati. L'addetto brasiliano di immigrazione e colonizzazione sovraintendera' alle operazioni di selezione definitiva, valendosi a tale scopo dell'opera di addetti aggiunti provenienti dai competenti Dipartimenti Federali (di Immigrazione e Colonizzazione) del Brasile e di medici del Servizio di Sanita' dei Porti (Servico de Saude dos Portos), con la collaborazione altresi' dei competenti organi italiani di emigrazione. Le operazioni di selezione definitiva si svolgeranno presso gli Uffici del Ministero del Lavoro nei capoluoghi di provincia. A questo scopo le Autorita' italiane indicheranno in calce a ciascuna lista di reclutati la localita' per la rispettiva selezione, o piu' localita', qualora cio' sia necessario. Per questa selezione saranno inoltre osservate le seguenti formalita': a) l'Addetto brasiliano di immigrazione, approvando la lista dei reclutati, concordera' con le Autorita' italiane di emigrazione le date in cui la Commissione brasiliana giungera' in ciascun posto di selezione; b) esaurite le operazioni in ciascun posto, l'Addetto brasiliano di immigrazione comunichera' alle Autorita' italiane la lista degli emigranti accettati e quella degli scartati, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato la reiezione. Terminata la selezione definitiva, saranno concordati tra i rappresentanti delle Alte Parti Contraenti uno o piu' centri di raccolta, stabilendosi oltre alla localita', le date e il ritmo di afflusso degli emigranti, tenendo conto delle possibilita' di imbarco. Il numero di lavoratori sufficiente per coprire i posti disponibili per ciascun imbarco sara' tratto dalle liste degli emigranti accettati fino ad esaurimento. Nei predetti centri, o in occasione dell'imbarco, il medico brasiliano puo' procedere al controllo, confermativo o no, delle condizioni di salute, a fini profilattici, degli elementi gia' accettati. Paragrafo unico. - L'approvazione del medico del Servizio brasiliano di Sanita' dei Porti nella visita effettuata in Italia esclude il riesame sanitario all'atto dello sbarco in Brasile. Qualora si rivelino durante il viaggio sintomi di una infermita' incurabile o infettivo contagiosa grave, l'emigrante gia' accettato con la visita predetta sara' rimpatriato a spese del Governo brasiliano. Il rimpatrio sara' tuttavia evitato quando il provvedimento determinerebbe la scissione del nucleo familiare, e sempre che la constatata inabilita' al lavoro non pregiudichi il rendimento del nucleo stesso.
Accordo-art. XII
Articolo XII Spese in Italia Salvo casi speciali di diversa combinazione concordata mediante scambio di note, tutte le spese di trasporto e mantenimento dei candidati all'emigrazione "dirigida", occorse in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano. Per evitare spese superflue, saranno concordate, conformemente a quanto previsto nell'articolo precedente, non solo le localita' ma anche le date relative all'afflusso degli emigranti e la durata della sosta nei posti di selezione definitiva e nei centri di raccolta per l'imbarco. Paragrafo uno. - Resta inteso che qualunque spesa derivante dalla inosservanza del programma concordato sara' indennizzata dalla Parte responsabile, tranne i casi di dimostrata forza maggiore. Paragrafo due. - Quando si tratti di nave appositamente noleggiata dal Governo brasiliano per una leva di emigrazione "dirigida", il Governo italiano sara' responsabile delle spese connesse con la immobilizzazione della nave nel porto, se cio' dipende da inesecuzione della parte di sua competenza del programma di afflusso degli emigranti nel centro di raccolta per lo imbarco, nei termini e secondo il ritmo concordati. Le spese saranno computate per ogni giorno di ritardo. La maggiore spesa derivante da spostamenti nella prevista partenza della nave, non preavvertiti almeno dieci giorni prima della data fissata, sono a carico della parte brasiliana.
Accordo-art. XIII
Articolo XIII Trasporto marittimo Nel trasporto marittimo saranno osservate le condizioni richieste dalle leggi vigenti in materia nei due Paesi. Il Brasile finanziera' il trasporto marittimo per la emigrazione "dirigida", salvo diverso accordo attuato mediante scambio di note. La scelta del vettore per il trasporto degli emigranti prescelti sara' concordata tra i due Governi per ciascuna leva di emigrazione "dirigida", tenendo conto delle disponibilita' di trasporto delle rispettive bandiere. Il costo del passaggio marittimo, preventivamente concordato, non dovra' tuttavia essere superiore al nolo fissato per il trasporto degli emigranti dalle Autorita' italiane. Sara' addebitato al capo famiglia il prezzo dei passaggi, restando inteso che tale debito, esente da interessi, sara' cancellato a titolo di premio dopo due anni consecutivi di esercizio della professione risultante dal certificato di immigrazione (non necessariamente nella esecuzione del medesimo contratto, ne' nel medesimo luogo) o di altra che sia stata eccezionalmente autorizzata dal Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione, L'emigrante che, senza giustificato motivo, abbandoni prima di due anni la professione risultante dal certificato di immigrazione, dovra', rimborsare al Governo brasiliano la somma corrispondente al prezzo del suo passaggio e di quello dei suoi familiari.
Accordo-art. XIV
Articolo XIV Spese di avviamento in Brasile Il Brasile sopportera' le spese di mantenimento e assistenza nonche' di trasporto dal porto di sbarco fino al collocamento dell'emigrante, salvo accordo diverso attuato mediante scambio di note.
Accordo-art. XV
Articolo XV Regimi di lavoro Le attivita' desiderate per gli emigranti possono raggrupparsi in tre categorie: a) regime di lavoro agricolo per conto proprio; b) regime di lavoro per conto proprio (artigianato o altro regime di lavoro); c) regime di lavoro salariato, o sotto altre forme di remunerazione, sia che si tratti di lavoratori agricoli o industriali, di operai specializzati o di tecnici. Resta inteso che sono possibili le naturali combinazioni, nell'ambito delle predette categorie, principalmente in rapporto con la composizione del nucleo familiare.
Accordo-art. XVI
Articolo XVI Lavoro agricolo per conto proprio (Piccola proprieta') Considerato che l'attaccamento dell'uomo alla terra e' frutto del sentimento di proprieta', a coloro che si dedicheranno alle attivita' agricole sara' offerta la possibilita' di acquistare a lungo termine la proprieta' del lotto da essi coltivato, avendo di mira specialmente la costituzione della piccola proprieta' e osservando le norme e condizioni che la legge brasiliana prevede per i nuclei coloniali.
Accordo-art. XVII
Articolo XVII Lavoro per conto proprio in generale Coloro che aspirano a lavorare secondo questo regime troveranno le indicazioni relative alle possibilita', di guadagno e alle ulteriori condizioni nel quadro-base previsto nell'articolo IX. A coloro che si aggregheranno a nuclei coloniali sara' offerta la possibilita' di acquistare a lungo termine la proprieta' di lotti urbani, nelle sedi dei nuclei stessi, osservando le norme e condizioni previste dalla rispettiva legislazione brasiliana.
Accordo-art. XVIII
Articolo XVIII Lavoro salariato Il lavoratore salariato si giovera' per la sua protezione e assistenza delle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale vigente in Brasile, a condizioni di parita' con i lavoratori brasiliani. Le condizioni di lavoro saranno stipulate in contratti conformi alle leggi vigenti in Brasile, che potranno essere sottoscritti in Italia, nel posto di selezione, o in Brasile in una delle Case di Immigranti (Hospedarias de Imigrantes). Paragrafo unico. - Considerando il pregiudizio che il trasferimento dall'uno all'altro Paese arreca ai lavoratori in generale, con la perdita dei diritti e benefici di previdenza e assistenza sociale, per i quali abbiano gia' versato contributi, le Alte Parti Contraenti si impegnano a studiare e ricercare una soluzione allo scopo di coordinare la legislazione e il sistema in vigore nei due Paesi sull'argomento.
Accordo-art. XIX
Articolo XIX Piani di colonizzazione Le informazioni fondamentali per il reclutamento e la selezione degli emigranti destinati a nuclei coloniali saranno ricavate dai piani preventivamente approvati dalle Autorita' brasiliane e sottoposti all'accettazione delle Autorita' italiane in Brasile. Da tali piani risulteranno, oltre alle informazioni tecniche inerenti agli aspetti economici, gli appoggi prestati ai coloni e i dati relativi alle condizioni di costruzione degli alloggi, di finanziamento delle spese relative e di partecipazione o meno del colono alla costruzione col proprio lavoro, ecc. Fin quando un nucleo coloniale non sia emancipato, dovra' ricevere assistenza tecnico-professionale, medica, ospedaliera, educativa e sociale, nella forma prevista dalla legislazione brasiliana. Paragrafo unico. - Un nucleo coloniale e' emancipato quando i coloni abbiano conseguito l'autonomia economica, e il riconoscimento di questa mediante decreto abbia, prodotto la incorporazione della comunita' nella vita municipale brasiliana.
Accordo-art. XX
Articolo XX Tecnici agrari, industriali e sanitari Le Alte Parti Contraenti, considerando che l'emigrazione tanto piu' e' efficace quanto piu' risulta da un complesso coordinato di energie di lavoro, mentre danno atto del comune proposito di regolare in un quadro piu' ampio l'emigrazione di categorie professionali superiori, s'impegnano a facilitare l'accesso di tecnici agrari e industriali e di sanitari in rapporto alle esigenze di lavoro e di vita di gruppi di lavoro e di imprese di colonizzazione.
Accordo-art. XXI
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