LEGGE 14 dicembre 1951, n. 1597
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la difesa fitosanitaria, dall'art. 1 lettera b) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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