LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1606
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con il regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, per i mutilati della guerra 1915-18, può essere concessa alle condizioni e con le modalità stabilite dal decreto stesso, anche a coloro i quali abbiano riportato mutilazioni combattendo in Francia contro gli imperi centrali prima della dichiarazione di guerra da parte dell'Italia e che risultino titolari di pensioni concesse dal Governo francese per il cennato titolo.
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