LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1630

Type Legge
Publication 1951-12-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il rinvio alle disposizioni della, legge sulla panificazione, contenuto nell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di età inferiore ai diciotto anni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.