LEGGE 4 novembre 1951, n. 1636
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi Europei per il 1949-50 firmato a Parigi il 7 settembre 1949.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto ed al Protocollo di applicazione provvisoria firmato a Parigi il 7 settembre 1949, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DE GASPERI - LA MALFA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Accord
Accord de paiements et de compensations entre les Pays Europeens pour 1949-1950 Parte di provvedimento in formato grafico
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