DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1644
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 25 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione n. 17, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -- Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 111.48.15, nei confronti della ditta D'Ecclesis Emanuele per 55,88% e Michele per 44,12%, fu Raffaele;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per L'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 17 compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 111.48.15, nei confronti della ditta D'ecclesis Emanuele per 55,88%, e Michele per 44,12% fu Raffaele.((1))
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.((1))
Art. 3
E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.((1))
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.((1))
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1952.
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 50. - FRASCA
Elenco
COMUNE DI GRAVINA (Bari) Elenco dei terreni espropriati nei confronti di D'Ecclesis Emanuele per 55,88% e Michele per 44,12% fu Raffaele, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67 Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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