DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1664

Type DPR
Publication 1951-12-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1948, n. 242; Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1949, n. 95, che approva lo statuto del Consorzio suddetto; Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818; Viste le modifiche apportate dal Consorzio stesso al proprio statuto con deliberazioni del 28 marzo 1951 e del 27 settembre 1951; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: E' approvata la modifica allo statuto del Consorzio per la zona industriale apuana allegata, al presente decreto, vistata dal Ministro per l'industria e il commercio.

EINAUDI CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1952

Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 63. - FRASCA

Allegato

Modifica allo statuto del Consorzio per la zona industriale apuana L'art. 3 dello statuto del Consorzio per la zona industriale apuana e' modificato come segue: "Il Consorzio, per il raggiungimento del suoi scopi, provvedera' in particolare: a) a stimolare ed agevolare lo studio l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per una idonea e completa sistemazione del servizi generali della zona, per la graduale attuazione del piano urbanistico generale previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372; b) a chiedere l'espropriazione degli immobili compresi entro i confini della zona Industriale e nel territori del comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, nel limiti e secondo le norme stabiLite dal regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, dal decreto istitutivo modificato con decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242 e dalla legge 21 luglio 1950, n. 818; c) a promuovere e favorire la risoluzione di ogni altro problema tecnico attinente all'impianto ed al funzionamento della zona ed alla riattivazione degli stabilimenti industriali danneggiati per eventi bellici o comunque inattivi entro i confini della zona industriale e nel territorio dei Comuni di cui al comma precedente; d) a promuovere le iniziative dirette alla preparazione professionale dei lavoratori da impiegarsi nella zona industriale, nonche' all'assistenza dei lavoratori stessi". Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio CAMPILLI

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