LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1666
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è fissato, con decorrenza dal 1 luglio 1950, nelle seguenti misure: ufficiali di qualunque grado. . . . . . . . . . . . . . . L. 2500 marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia. . . . L. 1250 sergenti e sergenti maggiori . . . . . . . . . . . . . . . L. 750
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