DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1681
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165 e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439, e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 giugno 1951, n. 957, e 30 ottobre 1950, n. 1304; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti succitati, e' cosi' ulteriormente modificato: Attuale art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: 10) "Esegesi delle fonti del diritto italiano".
EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1952.
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 9. - FRASCA
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