DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1701
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo stato dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, numero 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423, 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 10 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615 e 11 aprile 1951, n. 471;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17. - E' sostituito dal seguente:
"Gli studenti non possono sostenere l'esame di alcuna materia giuridica, esclusa la storia del diritto romano e la filosofia del diritto, prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato.
Inoltre non possono sostenere l'esame di diritto romano, storia del diritto italiano, esegesi delle fonti del diritto italiano e diritto comune prima di aver superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano; l'esame di scienza delle finanze prima di quello di economia politica; gli esami di diritto amministrativo e di diritto internazionale prima di quello di diritto costituzionale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 28. - FRASCA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo stato dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, numero 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423, 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 10 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615 e 11 aprile 1951, n. 471; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 17. - E' sostituito dal seguente: "Gli studenti non possono sostenere l'esame di alcuna materia giuridica, esclusa la storia del diritto romano e la filosofia del diritto, prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato. Inoltre non possono sostenere l'esame di diritto romano, storia del diritto italiano, esegesi delle fonti del diritto italiano e diritto comune prima di aver superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano; l'esame di scienza delle finanze prima di quello di economia politica; gli esami di diritto amministrativo e di diritto internazionale prima di quello di diritto costituzionale".
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 28. - FRASCA
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