LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1739

Type Legge
Publication 1951-10-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa, al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione 6 data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - VANONI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 ao-t 1949 Parte di provvedimento in formato grafico

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