LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1739
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa, al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione 6 data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - VANONI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 ao-t 1949 Parte di provvedimento in formato grafico
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