DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 1745
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Berna, tra l'Italia e la Svizzera il 21 ottobre 1950: a) Accordo commerciale; b) Protocollo di firma; c) Accordo di pagamento; d) Scambi di Note.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 novembre 1950.
EINAUDI DE GASPERI - LA MALFA VANONI - FANFANI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 64. - FRASCA
Accord
Accord commercial entre l'Italie et la Suisse Parte di provvedimento in formato grafico
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