DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1757

Type DPR
Publication 1951-11-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1802;

Visti il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1980 e il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 287, concernenti la erezione in ente morale e l'ordinamento della "Fondazione littoria per la piccola pesca";

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 343, con il quale, la predetta Fondazione viene denominata "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca";

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 31 marzo 1947, n. 396;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1948, n. 1458;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la marina mercantile e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Articolo unico

Gli scopi e le norme di funzionamento della Fondazione assistenza e rifornimenti pesca sono stabiliti dallo statuto annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti, che sostituisce lo statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1948, n. 1458.

EINAUDI DE GASPERI - CAPPA - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 62, - FRASCA

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 1

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca Art. 1. La Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, costituito in Ente morale, ha sede in Roma ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile. Sezioni dell'Ente possono essere istituite nei centri di pesca. L'istituzione delle sezioni e' sottoposta alla approvazione del Ministero della marina mercantile e del Ministero del tesoro qualora comporti aumento di spesa o incremento di personale.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 2

Art. 2. Gli scopi dell'Ente sono: a) agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto od in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi; b) facilitare le cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di lavoro, mediante forniture dirette da concedersi, ove occorra, con pagamenti rateali; c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le cooperative di pescatori, agevolandone l'attivita' ai fini di migliorare l'organizzazione e la produzione della pesca; d) agevolare la riunione di tutte le cooperative della pesca (cooperative di armatori e della piccola pesca, sia di servizi che di produzione e lavoro) in un unico organismo economico, tecnico, assistenziale; e) provvedere, qualora l'organismo previsto dalla lettera d) non fosse in grado di farlo e fino a quando detto organismo non fosse costituito, su richiesta degli interessati, ed in conformita' delle direttive che il Ministero della marina mercantile impartira' sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'approvvigionamento, alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti ai pescatori ed alle cooperative di pescatori; f) assumere in gestione permanente le Aziende ittiche dello Stato, i mercati del pesce e le Casse dei mercati.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 3

Art. 3. Tutta le attivita' e le passivita' della "Fondazione littoria per la piccola pesca" passano alla "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca" secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1944, allegata allo statuto annesso al [decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;343).

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 4

Art. 4. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione e' autorizzata a valersi del credito bancario presso gli appositi Istituti. Gli eventuali utili derivanti dalle attivita' di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 5

Art. 5. Le entrate della Fondazione sono costituite: a) dal capitale attuale della Fondazione; b) da elargizioni volontarie, una volta tanto, delle cooperative; c) da elargizioni volontarie, una volta tanto, dei singoli industriali della pesca; d) dai contributi dei Ministeri ai quali sono demandati i compiti di governo della pesca; e) da elargizioni degli istituti bancari che venissero ad assumere la gestione delle Casse dei mercati; f) dal 20% degli utili delle gestioni di allevamenti ittici o di mercati del pesce, per il caso che tali gestioni non possano essere direttamente assunte dalla Fondazione come previsto nell'art. 2, lettera f), del presente statuto; g) dagli interessi attivi.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 6

Art. 6. La Fondazione e' retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza, Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 7

Art. 7. Il presidente e' nominato dal Ministro per la marina mercantile, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Il vice presidente e' nominato dal Consiglio direttivo e sara' scelto tra le persone che abbiano una speciale competenza in materia di pesca. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; firma gli atti sociali e da' esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza. In caso di assenza puo' essere sostituito dal vice presidente.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 8

Art. 8. Fanno parte del Consiglio direttivo: 1) il presidente; 2) il vice presidente; 3) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile; 4) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; 5) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; 6) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 7) un rappresentante del Ministero del tesoro; 8) un rappresentante scelto dagli istituti bancari che concorrano alla costituzione del fondo per il credito peschereccio; 9) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei pescatori, un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni o Federazioni delle cooperative dei pescatori ed un rappresentante per ciascuna delle Associazioni degli armatori della pesca. I rappresentanti di cui al n. 9 sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su designazione della organizzazioni e sentito il Ministro per l'agricoltura e per la foreste quando siano rappresentati anche interessi attinenti alla pesca in acque interna. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo funzionari della Fondazione a persone dotate di particolare esperienza nel campo della pesca. Le cariche di presidente e di vice presidente non sono comulabili con le qualifiche di rappresentante dei Ministeri e delle organizzazioni sopra citate.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 9

Art. 9. Il Consiglio direttivo e' convocato, in via ordinaria, in Roma; almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, anche in sede diversa da Roma, quando cio' sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti. In caso di parita' di voti, decide il voto del presidente.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 10

Art. 10. La Giunta di presidenza e' costituita dal presidente, dal vice presidente, da due rappresentanti del Consiglio direttivo, dal rappresentante del Ministero del tesoro e dal rappresentante degli Istituti bancari. La Giunta di presidenza e' convocata dal presidente. Le deliberazioni della Giunta sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei componenti; in tal caso la deliberazioni devono essere prese all'unanimita'.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 11

Art. 11. La Giunta di presidenza: a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno; b) si pronuncia sugli argomenti che il presidente ritenga, di sottoporre al suo parere; c) delibera, altresi', nei casi di assoluta urgenza, sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 12

Art. 12. Il Consiglio direttivo delibera: a) sulla regolamentazione intesa a stabilire la consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico nonche' il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale - ivi compreso il direttore - comunque necessario per le esigenze funzionali della Fondazione; b) sui conti consuntivi e sui rendiconti morali e tecnici dell'esercizio da sottoporre all'approvazione del Ministero; c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 13

Art. 13. Le deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate per l'approvazione al Ministero della marina mercantile, che vi provvede sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo sono comunicate per la approvazione anche al Ministero del tesoro.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 14

Art. 14. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 luglio di ciascun anno o e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 15

Art. 15. Il controllo della gestione della Fondazione e' esercitato a mezzo di un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci effettivi sono nominati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste; i sindaci supplenti, dai Ministeri del tesoro e della marina mercantile. Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le norme di cui agli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. La presidenza del Collegio sindacale spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca- art. 16

Art. 16. Per irregolarita' e deficienze nell'attivita' dell'Ente il Ministero della marina mercantile ha facolta', sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza e di nominare un commissario straordinario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente con i poteri degli organi direttivi. Il Ministro per la marina mercantile CAPPA Il Ministro per l'agricoltura e foreste FANFANI

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