DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1767

Type DPR
Publication 1951-12-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che disciplina l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato; Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, che approva le norme che disciplinano le caratteristiche tecniche dei vari tipi d'impianto, nonche' quelle per la costruzione, installazione, manutenzione ed esercizio degli ascensori e montacarichi; Ritenuta la necessita' di emanare le norme di esecuzione, ai sensi dell'art. 12 della citata legge 24 ottobre 1942, n. 1415; Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato.

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI - MALVESTITI - CAMPILLI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 65. - FRASCA

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 1

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162))

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 2

Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-04-30;162)))

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 3

Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-04-30;162)))

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 4

Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-04-30;162)))

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 5

Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-04-30;162)))

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 6

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 6 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 2017, N. 167))

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 7

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 7 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 2017, N. 167))

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 8

Art. 8. Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla Commissione L'aspirante sara' sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica. L'esame orale deve accertare la conoscenza generale dello leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche nell'esercizio delle proprie mansioni. La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento dell'impianto elettrico. L'aspirante dovra' inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano ed in caso di incidenti, di saper intervenire in caso di manomissione dell'impianto.

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 9

Art. 9. Certificato di abilitazione Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della Commissione d'esame. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dello ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui sopra.

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 10

Art. 10. Intervento del prefetto nei casi di inosservanza In caso di inosservanza delle disposizioni della [legge 24 ottobre 1942, n. 1415](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1415), del [decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-31;600), e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull'esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della licenza di esercizio.

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 11

Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-04-30;162))) Visto, il Ministro per i lavori pubblici ALDISIO

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- Allegato

Sorveglianza ed ispezione sugli ascensori e montacarichi per trasporto di persone o di cose installati in servizio privato Parte di provvedimento in formato grafico

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