DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1785
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nell'anno 1952 potranno essere richiamati alle armi per istruzione tremilatrecento sottufficiali in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del Servizio automobilistico, appartenenti ad alcuni distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva: per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive; per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1914 e successive. Potranno, inoltre, essere richiamati Cinquecento sottufficiali delle Armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi, e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.
EINAUDI PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 123. - FRASCA
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