DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1951, n. 1786

Type DPR
Publication 1951-12-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, con effetto dalla data del presente decreto, l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 5 ottobre 1951, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di radiologia dell'Universita' di Bologna.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli stabiliti nel decreto Ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 27, e successive modificazioni, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo deve intendersi senz'altro soppresso.

EINAUDI VANONI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 4. - FRASCA

Convenzione istituzione assistente alla cattedra di radiologia Bologna- art. 1

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo di assistente ordinario riservato alla cattedra di radiologia della Universita' degli studi di Bologna. L'anno millenovecentocinquantuno (1951) oggi 5 (cinque) ottobre alle ore 12 in Bologna in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi, via Zamboni 33; Davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio del fu Filippo nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e dei contratti in forma pubblica in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948 registrato a pag. 445, vol. V della raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori: Palmieri prof. Gian Giuseppe, nato e domiciliato a Bologna; Ricci avv. Giovanni nato e domiciliato a Bologna, si sono personalmente costituiti i signori: Battaglia prof. Felice fu Antonino, nato a Palmi (Reggio Calabria) e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Bologna e quindi quale legale rappresentante della medesima, debitamente e tempestivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' nell'adunanza del 19 maggio 1951 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A); Gheduzzi comm. Angelo fu Cesare, nato a Imola e domiciliato a Bologna il quale interviene al presente atto nella sua veste e qualita' di presidente del Centro bolognese per la cura e lo studio del cancro, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione del Centro stesso con deliberazioni in data 2 luglio 1951 e 27 settembre 1951 rese esecutive nelle forme di legge e che per estratto autentico si allegano al presente atto sotto le lettere B e C; tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' io sottoscritto ufficiale rogante sono certo; PREMESSO che il Centro bolognese per la cura e lo studio del cancro e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di radiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna; che il Consiglio dei professori della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Bologna hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento nei limiti della rispettiva competenza le proposte circa l'istituzione mediante convenzione di un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di radiologia; tutto cio' premesso dai convenuti su costituiti signori nelle rispettive rappresentanze, in esecuzione della volonta' personale e della autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Bologna, in aggiunta ai pasti di assistente ordinario assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, sara' istituito ai sensi dell'art. 13-bis della legge ai giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di radiologia.

Convenzione istituzione assistente alla cattedra di radiologia Bologna- art. 2

Art. 2. Il Centro bolognese per la cura e lo studio del cancro assume l'obbligazione di finanziare il posto di assistente ordinario di cui all'art. 1 della presente convenzione e a tal fine si impegna ed obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma corrispondente all'importo degli emolumenti tutti dovuti all'assistente che sara' nominato a coprire il posto medesimo, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dell'assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Convenzione istituzione assistente alla cattedra di radiologia Bologna- art. 3

Art. 3. L'Universita' degli studi di Bologna in esecuzione della deliberazione suindicata si obbliga di versare annualmente olio Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato stesso all'assistente ordinario che sara' nominato a coprire il posto di cui all'art. 1 della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio dell'assistente medesimo, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina dell'assistente stesso.

Convenzione istituzione assistente alla cattedra di radiologia Bologna- art. 4

Art. 4. La presente convenzione avra' la durata di anni 10 (dieci) a far tempo dalla data di nomina del primo assistente che andra' a coprire il posto di ruolo istituito con la presente convenzione, tacitamente rinnovabile di decennio in decennio salvo disdetta da darsi da una delle parti contraenti un anno libero prima della scadenza di ogni decennio.

Convenzione istituzione assistente alla cattedra di radiologia Bologna- art. 5

Art. 5. Qualora in qualsiasi momento vengano meno i contributi previsti nella presente convenzione, il posto di assistente ordinario di cui trattasi, dovra' intendersi, senz'altro soppresso con ogni conseguenza di legge per il titolare del posto stesso.

Convenzione istituzione assistente alla cattedra di radiologia Bologna- art. 6

Art. 6. La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' di Bologna, sara' registrata in esenzione di tasse di bollo e di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. L'atto consta di due fogli scritti su cinque pagine intere e 19 righe della sesta pagina da persona di mia fiducia. Angelo Gheduzzi - Felice Battaglia Gian Giuseppe Palmieri - Giovanni Ricci, teste dott. Sebastiano Mazzaracchio, ufficiale rogante. Bologna, li 12 ottobre 1951 L'ufficiale rogante SEBASTIANO MAZZARACCHIO

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