DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1793
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, numero 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305 e 11 aprile 1951, n. 564; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - E' sostituito dal seguente: "Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: a) istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto della navigazione, il diritto processuale civile, il diritto industriale ed il diritto del lavoro; b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale e per il diritto del lavoro; c) matematica generale per la statistica; d) economia politica per la scienza delle finanze e diritto finanziario per la politica economica e finanziaria e per la storia economica; e) ragioneria generale ed applicata per la tecnica commerciale e industriale e per la tecnica bancaria e professionale. Gl'insegnamenti propedeutici debbono precedere, rispettivamente per l'iscrizione e per l'esame, gl'insegnamenti cui servono di preparazione". Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di: "Geochimica". Art. 58. - E' aggiunto il seguente comma: "Gl'insegnamenti fondamentali per la laurea in scienze naturali, di "zoologia" (biennale) e di "botanica" (biennale) sono scissi rispettivamente in due distinti esami annuali.
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1952
Atti dei Governo, registro n. 51, foglio n. 31. - FRASCA
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