DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1806
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470 e 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, n. 1278 e 19 giugno 1951, n. 1093; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e cosi' ulteriormente modificato: Attuale art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di: "storia della letteratura latina medioevale". Dopo l'art. 50, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in genetica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di perfezionamento in genetica. Art. 51. - La Scuola di perfezionamento in genetica ha lo scopo di orientare e guidare verso l'attivita' scientifica nel campo della genetica i giovani biologi, naturalisti, agrari, medici e veterinari preparandoli a portare nell'insegnamento, nella ricerca e nell'esercizio professionale i metodi, i concetti, le conoscenze della genetica moderna. Art. 52. - La durata del corso e' di anni due. Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 1) Genetica; 2) Genetica applicata alla zootecnica; 3) Genetica applicata alla fitotecnica; 4) Eredita' nell'uomo; 5) Citogenetica; 6) Fisiogenetica; 7) Genetica dei microorganismi; 8) Genetica di popolazioni; 9) Genetica evolutiva; 10) Biologia generale; 11) Antropologia; 12) Zoologia; 13) Botanica; 14) Statistica. Questi corsi avranno, ove l'indole della materia lo permetta, carattere essenzialmente dimostrativo. A integrare il corso potranno essere tenute conferenze su argomenti speciali. Art. 53. - Alla Scuola di perfezionamento in genetica sono ammessi: 1) i laureati in scienze biologiche; 2) i laureati in scienze naturali; 3) i laureati in scienze agrarie e scienze forestali; 4) i laureati in medicina e chirurgia; 5) i laureati in medicina veterinaria. Il Consiglio della scuola fissa volta per volta e per ciascun aspirante gli insegnamenti da seguire e gli esami o gruppi di esami da sostenere a seconda dei corsi gia' seguiti negli studi per la laurea. E' obbligatorio durante i due anni del corso l'internato nel centro di genetica e nell'Istituto di genetica. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una Commissione di cinque membri nominati dal preside della Facolta' e consiste nella discussione su una dissertazione scritta, originale, di carattere sperimentale. Art. 54. - Le tasse e le sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della Facolta' di scienze. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e' fissata anno per anno.
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 70. - FRASCA
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